|
ACCESSO IN BORSA MERCI
L’accesso in Borsa è consentito a tutti gli operatori
che hanno interesse alle attività di scambio (produttori, commercianti,
mediatori e utilizzatori dei prodotti oggetto di contrattazione) ed, ai sensi
della legge 20/03/1913, n. 272, è soggetto al pagamento di biglietti
o tessere, il cui ammontare viene determinato dalla Camera di Commercio.
L’ingresso è vietato:
- ai falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dal “Pubblico
Registro dei falliti” ai sensi degli articoli 50, 142 e 143 della legge
fallimentare;
- ai condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà,
ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione
da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;
- a coloro che sono stati esclusi da altre Borse.
ORGANI DI BORSA
Ogni martedì, giorno di mercato, gli operatori si incontrano
nei locali della Borsa per svolgere le contrattazioni relative alle compravendite
a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione, o in base a certificato
d’origine o di qualità, con l’adozione di contratti tipo
o con patti liberamente convenuti. Lo stesso giorno, dalle 11.30 alle 13.00,
si riuniscono le 7 Commissioni consultive di cui si avvale il Comitato di Vigilanza
per l’accertamento dei prezzi all’ingrosso delle merci e dei prodotti
commercializzati sul mercato di Treviso (cereali e semi oleosi; prodotti, sottoprodotti
della macinazione e materie prime per mangimifici; avicoli; conigli; bestiame
suino; uova; vini).
Le Commissioni sono presiedute da un funzionario camerale designato dal Segretario
Generale e da operatori nominati con provvedimento della Giunta Camerale, dopo
aver sentito le organizzazioni più rappresentative di ciascuna categoria.
Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei
componenti di ogni Commissione, compreso il Presidente. I prezzi così
accertati vengono inseriti nel “listino settimanale dei prezzi all’ingrosso”,
supplemento a “l’Economia della Marca Trevigiana” in cui sono
pure riportate le quotazioni dei prodotti di seguito elencati: paste alimentari
e riso; aceti e spiriti; oli alimentari; carni conservate; pesci salati e preparati;
prodotti caseari; sementi da prato e semi per uso zootecnico; concimi chimici
ed anticrittogamici.
Il Comitato di Vigilanza, sopra citato, ha il compito di:
- collaborare nell’opera di vigilanza svolta dalla Deputazione
di Borsa;
- denunciare alla Deputazione di Borsa gli operatori che, nell’esplicazione
della loro attività, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;
- sovrintendere alla polizia interna della Borsa, nell’assenza
della Deputazione, con l’obbligo di riferire ad essa;
- proporre alla Camera di Commercio la formazione di contratti-tipo,
di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;
- provvedere all’accertamento dei prezzi per la formazione del
listino di borsa.
Nominato ogni anno dalla Giunta della Camera di Commercio, è composto
dal Presidente, da quattordici membri effettivi e da quattordici supplenti.
Il Presidente è un funzionario camerale e viene designato dal Segretario
Generale della Camera di Commercio. I componenti, scelti tra mediatori, commercianti,
industriali e produttori, sono eletti previa consultazione, non vincolante,
delle associazioni di categoria stesse.
L’operato del Comitato di Vigilanza ed in genere della Borsa è
sorvegliato dalla Deputazione di Borsa: essa sovrintende alla polizia interna
e segnala alla Camera di Commercio le irregolarità riscontrate, formulando
proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare e per il migliore funzionamento
dei servizi. E’ composta da 7 membri effettivi e tre supplenti. Essi sono
nominati dal Ministro per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato
su designazione della Camera di Commercio e rimangono in carica per un anno.
Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso – in prima
istanza – ricorso alla Camera di Commercio ed – in seconda istanza
– al Ministero per l’Industria che rimane comunque l’organo
finale di controllo della Borsa.
|