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La CCIAA per le imprese e il territorio
Germania: nuove disposizioni in materia di Iva

GERMANIA: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

La Camera di Commercio Italo-Germanica con sede a Milano informa che l’aliquota Iva normale in Germania è passata dal 16% al 19%. La nuova aliquota si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dopo il 1° gennaio 2007. Per le merci inviate, è decisiva la data di spedizione; per le prestazioni di servizi si considera la data della conclusione del lavoro. Al fine dell’applicazione della nuova aliquota, non hanno rilevanza la data di stipula del contratto, né quella dell’emissione della relativa fattura o dell’avvenuto pagamento.

L’aliquota ridotta del 7% rimane invariata.

Per quanto riguarda il rimborso dell’Iva pagata nell’anno 2006 in Germania, le richieste possono essere inoltrare alla competente autorità tedesca anche in via telematica, ottenendo così il vantaggio dell’effettuazione del rimborso stesso entro circa 4 mesi dalla data dell’inoltro. Per le domande presentate in forma cartacea i tempi di elaborazione sono di circa 8 mesi.

Le domande di rimborso che riguardano l’anno 2006 devono pervenire all’autorità competente entro il 30 giugno 2007 (non fa fede il timbro postale di spedizione).

Per richiedere il rimborso dell’Iva nella procedura prevista per i non residenti, per le spese sostenute entro il 31.12.2006 e per importi inferiori a € 100,00 (importo lordo) è sufficiente presentare lo scontrino comprovante. Dal 1° gennaio 2007 è sufficiente lo scontrino per spese di importo fino a € 150,00 (importo lordo). Sullo scontrino devono essere indicate l’aliquota Iva applicata e la partita Iva del cedente/prestatore.

Per ottenere il rimborso dell’Iva per spese di importo superiore è necessario presentare la fattura rilasciata dal fornitore, che deve contenere i seguenti dati: denominazione e indirizzo completo del destinatario della fattura, denominazione e indirizzo completo dell’emittente della fattura, data di emissione della fattura, numero della fattura (Rechnungs-Nr.), indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti/servizi prestati, importo netto e lordo, aliquota Iva e importo Iva in euro, codice fiscale o partita Iva (DE …) dell’emittente.

A partire dal periodo di rimborso 2007, ai consorzi che organizzano la partecipazione dei loro soci a fiere in Germania non sarà più consentito richiedere il rimborso Iva nella procedura prevista per i soggetti non residenti.

Fino al 2006 i consorzi potevano acquistare i servizi connessi ad eventi fieristici in Germania (ricevendo fatture tedesche con Iva) e fatturare al netto dell’Iva il servizio ai loro soci, applicando il reverse charge. Dal 1° gennaio 2007 non è più consentito applicare il reverse charge nelle fatture da loro emesse. I consorzi dovranno vendere e fatturare ai propri soci applicando l’Iva tedesca (nuova aliquota del 19%) e i soci potranno richiedere il rimborso dell’Iva tramite la procedura prevista per i non residenti. I consorzi invece dovranno identificarsi direttamente come soggetto Iva in Germania e presentare le dichiarazioni periodiche.

Per l’anno 2006 i consorzi potranno ancora richiedere il rimborso dell’Iva tedesca tramite la procedura per i soggetti non residenti.

La Camera di Commercio Italo-Germanica offre servizi di assistenza sia nella procedura di rimborso Iva per i non residenti che per l’identificazione diretta e le dichiarazioni periodiche in Germania (per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: milena.brescianini@ahk-italien.it; tel 02 67913219).

EB


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